Le fonti di produzione e le fonti di cognizione

ABSTRACT: Le fonti del diritto in una prospettiva storica ed evolutiva ci permettono di osservare e comprendere l’organizzazione della società. Nel testo sono si fornisce una illustrazione delle fonti di cognizione e delle fonti di produzione che caratterizzano l’ordinamento giuridico italiano e inoltre, si fornisce uno spaccato storico teologico da cui è possibile evincere il passaggio dalle fonti fatto alle fonti atto. 
ABSTRACT: The sources of law in a historical and evolutionary perspective allow us to observe and understand the organization of society. The text provides an illustration of the sources of knowledge and the sources of production that characterize the Italian legal system, and furthermore, it provides a historical theological insight from which one can deduce the transition from sources of fact to sources of act.

L’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile (da qui in poi, preleggi) è rubricato «fonti del diritto» ad indicare principalmente l’insieme degli atti e dei fatti dai quali ogni ordinamento giuridico – secondo vari i vari procedimento – crea, modifica o abroga le norme giuridiche tese a regolare una certa collettività. L’art. 1 delle preleggi indica le fonti in modo «gerarchico» nella misura in cui le fonti di grado superiore prevalgono e attribuiscono valore di produzione normativa alle fonti di grado inferiore. In altre parole, «il valore di produzione normativa può essere attribuito ad un fatto soltanto da una norma superiore: e la norma che ne deriva può a sua volta attribuire il valore di fonte di produzione subordinata ad un ulteriore fatto» [1].

Ancora, le fonti del diritto si distinguono in «fonti atto» e «fonti fatto». In particolare, le «fonti atto» sono costituite dalle norme prodotte da un organo a cui è attribuito da parte dell’ordinamento, attraverso una «norma di riconoscimento», il potere di produrre l’atto normativo (in Italia e nella gran parte degli ordinamenti giuridici europei, questo potere è attribuito ai Parlamenti).  Invece, alle «fonti fatto» appartengono tutte le azioni e i comportamenti ripetuti in maniera costante e uniforme dai consociati nel tempo «requisito oggettivo» e nella convinzione di questi ultimi che l’azione o il comportamento sia riferibile ad un preciso precetto giuridico «requisito soggettivo» [2].

Accanto alle fonti di produzione vi sono le «fonti di cognizione» ovvero quegli strumenti che consentono ai consociati di poter venire a conoscenza della produzione di una legge da parte degli organi preposti a questo. L’art. 1 delle preleggi non dispone sulle fonti di cognizione, tuttavia la Costituzione, ai sensi del secondo comma dell’art. 73 statuisce che «le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso». In Italia questa funzione è assolta dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana regolata ancora oggi dal Regio Decreto n. 1252 del 7 giugno 1923 e ss. mm. in cui vengono quotidianamente pubblicate [3].

Dal punto di vista storico vale la pena evidenziare che i primi aggregati sociali erano perlopiù sorretti da consuetudini, non avevano una organizzazione e un corredo normativo formalizzato, ma con il loro evolversi si assistette al passaggio ad ordinamenti formalizzati e caratterizzati da precise regole scritte di funzionamento [4].

Nel testo biblico dell’Esodo è riportato che verso il 1300 a.c. Mosè ricevette da Dio il compito di liberare il popolo degli israeliti dalla schiavitù dell’Egitto conducendoli a Canaan, la terra promessa. In questo brano si scorgono diversi elementi che evidenziano il passaggio dalle fonti fatto alle fonti atto [5].

E’ infatti raccontato un episodio in cui in un primo momento Mosè amministrava la giustizia, ascoltando dalla mattina alla sera i problemi del suo popolo. Un giorno, il suocero Ietro, venutolo a trovare, gli consiglio di scegliere tra tutto il popolo uomini integri e retti a cui attribuire il compito di giudicare il popolo sottoponendo invece a Mosè solo le questioni più importanti:

«Sceglierai tra tutto il popolo uomini integri che temono Dio, uomini retti che odiano la venalità e li costituirai sopra di loro come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Essi dovranno giudicare il popolo in ogni circostanza; quando vi sarà una questione importante, la sottoporranno a te, mentre essi giudicheranno ogni affare minore. Così ti alleggerirai il peso ed essi lo porteranno con te» [6].

Ma ancora, è certamente conosciuto l’episodio dei dieci comandamenti consegnati da Dio a Mosè, come segno della nuova alleanza:

«Sali verso di me sul monte e rimani lassù: io ti darò le tavole di pietra, la legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirli». Mosè si alzò con Giosuè, suo aiutante, e Mosè salì sul monte di Dio» [7].

Al di là degli aspetti teologici e nonostante la complessità del testo biblico, questi episodi rappresentano il passaggio fra la consuetudine e il diritto scritto. In particolare come evidenziato dal giurista Bin, si comincia ad affermare:

«L’idea del cammino verso la legge scritta, il “pro cedere”, l’iter legislativo; l’idea della separazione tra giudici e il legislatore, l’idea della sacralità della legge e del luogo dove essa si crea; l’idea del rappresentante – legislatore che si stacca dal suo popolo; l’idea stessa della scrittura della legge sulla pietra, simbolo della sua rigidità e della sua durata; ma anche l’idea che la legge possa essere infrante, come furono infrante, spezzate le tavole di pietra da Mosè, dopo l’adorazione del vitello d’oro: episodio di insubordinazione gravissimo, perché violava il fondamentale principio di qualsiasi ordinamento, cioè il principio di esclusività: non avrai altro Dio all’infuori di me» [8]

Bibliografia

[1] Andrea Torrente, Manuale di Diritto Privato, Giuffrè Editore, Milano 2022.

[2] Ibidem.

[3] Federico Sorrentino, Le fonti del diritto italiano, CEDAM, Padova, 2023

[4] Roberto Bin, Giovanni Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Giappichelli, Torino, 2022.

[5] Ibidem.

[6] Esodo 18: 21 – 22. La Sacra Bibbia, Versione Ufficiale CEI, 2008.

[7] Esodo 24: 12 – 13. La Sacra Bibbia, Versione Ufficiale CEI, 2008. 

[8] Roberto Bin, Giovanni Pitruzzella, Diritto Pubblico, Giappichelli, 2008, p. 248.


Citazione bibliografica consigliata per questa risorsa

Andrea Galati, Le fonti di produzione e le fonti di cognizione, Articoli Specialistici, www.nelmaredeldiritto.it, 30 luglio 2023, <https://www.nelmaredeldiritto.it/2023/07/30/le-fonti-di-produzione-e-le-fonti-di-cognizione/>


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